Art. 15.

  Qualora  vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  1 e 5 della presente legge, su
ricorso   del  lavoratore  o  per  sua  delega  delle  organizzazioni
sindacali,  il  pretore  del  luogo  ove e' avvenuto il comportamento
denunziato,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  nei  due giorni
successivi,  convocate  le  parti e assunte sommarie informazioni, se
ritenga   sussistente   la  violazione  di  cui  al  ricorso,  ordina
all'autore  del  comportamento  denunziato,  con  decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo
e la rimozione degli effetti.
  L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non puo' essere revocata fino
alla  sentenza  con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a
norma del comma seguente.
  Contro   il   decreto   e'  ammessa  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione  alle  parti  opposizione davanti al pretore che decide
con  sentenza  immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni
degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  L'inottemperanza  al  decreto di cui al primo comma o alla sentenza
pronunciata   nel   giudizio   di  opposizione  e'  punita  ai  sensi
dell'articolo 650 del codice penale.
  Ove  le  violazioni  di  cui  al  primo comma riguardino dipendenti
pubblici  si  applicano  le  norme previste in materia di sospensione
dell'atto  dell'articolo  21,  ultimo  comma,  della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.