Art. 16. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, e' punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 e' punita con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalita' previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.