Art. 16.

  L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  negli  articoli  1,
primo,  secondo  e  terzo  comma,  2,  3 e 4 della presente legge, e'
punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
  L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  5 e'
punita  con  l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice
occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.
  Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si
applicano  le  penalita'  previste  dall'articolo  31  della legge 30
dicembre 1971, n. 1204.