Art. 3.

  E'  vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto
riguarda   l'attribuzione  delle  qualifiche,  delle  mansioni  e  la
progressione nella carriera.
  Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30
dicembre  1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione
nella   carriera,  come  attivita'  lavorativa,  quando  i  contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.