Art. 4.

  Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto
alla  pensione  di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare
la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini
da  disposizioni  legislative,  regolamentari  e contrattuali, previa
comunicazione  al  datore  di  lavoro  da effettuarsi almeno tre mesi
prima  della  data  di  perfezionamento  del diritto alla pensione di
vecchiaia.
  Per  le  lavoratrici  che  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge  prestino  ancora  attivita'  lavorativa  pur  avendo
maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si
prescinde  dalla  comunicazione  al  datore di lavoro di cui al comma
precedente.
  La  disposizione  di  cui  al  primo  comma  si  applica anche alle
lavoratrici  che  maturino  i  requisiti  previsti  entro  i tre mesi
successivi  alla  entrata in vigore della presente legge. In tal caso
la  comunicazione  al  datore  di lavoro dovra' essere effettuata non
oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  alle
lavoratrici  le  disposizioni  della  legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della
legge stessa.