Art. 9.

  Gli  assegni  familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni
delle  pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in
alternativa,   alla   donna  lavoratrice  o  pensionata  alle  stesse
condizioni  e  con  gli  stessi  limiti  previsti per il lavoratore o
pensionato.  Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni
familiari,  le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni
per  familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il
quale il figlio convive.
  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  legislative  che  siano in
contrasto con la norma di cui al comma precedente.