Art. 4. Agli impiegati dell'Amministrazione centrale del fondo per il culto provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i quali da sei anni o piu' non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sara' concesso dal 1° gennaio 1877 Patimento del 10 per cento in modo pero' da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore. Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento dello stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.