Art. 4. 
 
  Agli impiegati dell'Amministrazione centrale del fondo per il culto
provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i  quali  da
sei anni o piu' non abbiano  ottenuto  aumento  di  stipendio,  sara'
concesso dal 1° gennaio 1877 Patimento del 10 per cento in modo pero'
da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della  classe
superiore. Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel
caso che l'aumento dello stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non
raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.