Art. 5. 
 
  Gl'impiegati che in avvenire compiranno sei, anni di servizio senza
aumento di soldo, godranno il sessennio nella anzidetta a datare  dal
1° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio e' stato compito. 
 
  L'aumento sessennale sara'  sempre  commisurato  sulla  base  dello
stipendio normale.