Art. 7. 
 
  Durante il tempo  in  cui  gli  ispettori  provinciali  presteranno
servizio presso gli uffizi provinciali  sara'  loro  corrisposta  una
indennita' individuale di soggiorno ragguagliata ad annue  lire  500,
oltre  il  rimborso   delle   spese   di   viaggio.   Cessera'   tale
corrisponsione nel periodo in cui detti, ispettori fossero  destinati
a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. 
 
  La spesa di cui nel presente articolo sara' prelevata dal  capitolo
2°, articolo unico «Spese per il servizio esterna» del  bilancio  del
fondo per il culto.