Art. 7. Durante il tempo in cui gli ispettori provinciali presteranno servizio presso gli uffizi provinciali sara' loro corrisposta una indennita' individuale di soggiorno ragguagliata ad annue lire 500, oltre il rimborso delle spese di viaggio. Cessera' tale corrisponsione nel periodo in cui detti, ispettori fossero destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. La spesa di cui nel presente articolo sara' prelevata dal capitolo 2°, articolo unico «Spese per il servizio esterna» del bilancio del fondo per il culto.