Art. 3. I funzionari che rimangono fuori ruolo conservano il loro grado ed il diritto di anzianita' ai posti che si faranno vacanti, oltre allo stipendio attuale ed alle indennita' di residenza, giusta l'art. 3 dell'altro Nostro decreto del 18 marzo 1877, numero 3762. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addi' 30 ottobre 1877. VITTORIO EMANUELE. Mancini.