Art. 3. 
 
  I funzionari che rimangono fuori ruolo conservano il loro grado  ed
il diritto di anzianita' ai posti che si faranno vacanti, oltre  allo
stipendio attuale ed alle indennita' di residenza,  giusta  l'art.  3
dell'altro Nostro decreto del 18 marzo 1877, numero 3762. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino, addi' 30 ottobre 1877. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Mancini.