La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per   il   mancato   o   insufficiente   pagamento   delle    tasse
automobilistiche e per l'inosservanza delle  altre  disposizioni  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  5
febbraio 1953, n. 39, e successive  modificazioni,  e  delle  singole
leggi delle regioni a statuto  ordinario  sulla  tassa  regionale  di
circolazione,  nonche'  per  il  mancato  o  insufficiente  pagamento
dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 
1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse  stabilite  nella  tabella
annessa alla presente legge. 
  Dette soprattasse sono a carico  del  proprietario  del  veicolo  a
motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilita'
con il conducente.