Art. 2.

  Le  violazioni  sono  accertate,  mediante  processo verbale, dagli
ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi
indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
5  febbraio  1953,  n.  39,  e  nell'articolo  137  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  giugno  1959,  n. 393, nonche' dai
direttori  e  procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e
nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
  Il  processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle
norme   riguardanti  la  tassa  erariale  e  la  tassa  regionale  di
circolazione  e'  notificato  contestualmente  al  proprietario  e al
conducente,  se  presenti, mediante consegna di una copia del verbale
stesso.
  Qualora  il  proprietario  non sia presente ovvero non sia comunque
possibile  contestare  l'infrazione, al proprietario o al conducente,
l'ufficio  o  il  comando  da  cui il verbalizzante dipende notifica,
entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo
verbale,   anche   mediante   lettera   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.
  L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per la violazione si
estingue  per  la  persona  nei  cui  confronti  sia  stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.
  Le  notificazioni  si  intendono  validamente eseguite quando siano
fatte  alla  residenza  risultante dalla carta di circolazione, o dai
registri    di    immatricolazione,    o    dal   pubblico   registro
automobilistico,  o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della
legge  11  febbraio  1971, n. 50 e dell'articolo 146 del codice della
navigazione, o dalla patente di guida.
  L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del
processo   verbale,   con  le  prove  della  eseguita  notificazione,
all'ufficio  del  registro, nella cui circoscrizione la violazione e'
stata  accertata,  che  provvede alla riscossione dei tributi evasi e
delle soprattasse.
  Se  il  trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad
un  terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella
annessa  alla  presente  legge,  l'ufficio  del registro emette a suo
carico  ingiunzione  di pagamento per il recupero dei tributi evasi e
delle soprattasse nella misura intera.
  Gli  uffici  del  registro verseranno l'importo dei tributi evasi e
delle  soprattasse  nelle casse dello Stato e della regione a statuto
ordinario  nel  cui  territorio  i  veicoli e gli autoscafi risultano
immatricolati   ovvero,   qualora   non   occorra   il  documento  di
circolazione,   della   regione   nel   cui   territorio  risiede  il
proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la regione
in proporzione al tributo di rispettiva competenza.