Art. 3.

  Contro  l'ingiunzione  di  pagamento  puo'  essere proposto ricorso
all'intendente  di  finanza,  tramite  l'ufficio  del registro che ha
emesso  l'ingiunzione,  entro  trenta  giorni  dalla notificazione di
questa.
  I  ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
  Nel  primo  caso  l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono
inviati  a  mezzo  posta  la  data  di  spedizione vale quale data di
presentazione.
  D'ufficio  o  su  domanda  del  ricorrente,  proposta  nello stesso
ricorso,  o  in  successiva  istanza,  l'intendente  di  finanza puo'
sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
  Le  decisioni  dell'intendente  di finanza, adottate ai sensi della
presente legge, sono definitive.
  L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro
sei   mesi   dalla   notificazione  della  decisione  definitiva.  Il
ricorrente  ha  comunque  facolta'  di  adire l'autorita' giudiziaria
quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza
che gli sia stata notificata la relativa decisione.