Art. 2.

  L'art. 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  630  -  (Sequestro  di  persona  a  scopo  di estorsione, di
terrorismo o di eversione). - Chiunque, allo scopo di conseguire, per
se  o  per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione,
ovvero  per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione  dell'ordine
democratico,  sequestra  una  persona  e' punito con la reclusione di
anni trenta.
  Se  dal  sequestro  deriva  la  morte  della persona sequestrata si
applica la pena dell'ergastolo.
  Nel  caso  di  sequestro  a  scopo  esclusivo  di estorsione, se la
persona  sequestrata  e'  liberata  senza che sia stato conseguito il
prezzo  della  liberazione,  la  pena  prevista  nel  primo  comma e'
diminuita.  Se  taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si
adopera  in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' senza
che  tale  risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si
applicano le pene previste dall'art. 605.
  Nel  caso  di  sequestro per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine  democratico,  se  taluno  dei concorrenti, dissociandosi
dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la
liberta', si applica la reclusione da due a otto anni.
  Nei  casi previsti dalla seconda parte del terzo comma e dal quarto
comma,  se  il  soggetto  passivo  muore,  dopo  la  liberazione,  in
conseguenza del sequestro, si applica, rispettivamente, la reclusione
da sei a dodici anni e da otto a quindici anni".