Art. 2. L'art. 630 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione). - Chiunque, allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ovvero per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona e' punito con la reclusione di anni trenta. Se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata si applica la pena dell'ergastolo. Nel caso di sequestro a scopo esclusivo di estorsione, se la persona sequestrata e' liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma e' diminuita. Se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Nel caso di sequestro per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', si applica la reclusione da due a otto anni. Nei casi previsti dalla seconda parte del terzo comma e dal quarto comma, se il soggetto passivo muore, dopo la liberazione, in conseguenza del sequestro, si applica, rispettivamente, la reclusione da sei a dodici anni e da otto a quindici anni".