Art. 11.
                            Norme finali

  Sono  abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio
1904, n. 36, concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati"
e  successive  modificazioni,  l'articolo  420 del codice civile, gli
articoli  714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e
l'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per la
disciplina  dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione
delle  liste  elettorali,  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  20  marzo  1967,  n. 223, nonche' ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
  Le  disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e
9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in
vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
  Fino a quando non si provvedera' a modificare, coordinare e riunire
in  un  testo  unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi
internazionale  e  di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le
vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti
sanitari  obbligatori  le  competenze  delle  autorita' militari, dei
medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi
o di aeromobili.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 maggio 1978

                                LEONE

                                              ANDREOTTI - BONIFACIO -
                                                              ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO