Art. 7. 
Trasferimento alle regioni delle funzioni in  materia  di  assistenza
                      ospedaliera psichiatrica 
 
  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni
amministrative concernenti l'assistenza psichiatrica in condizioni di
degenza ospedaliera, gia' esercitate dalle province, sono trasferite,
per i territori di  loro  competenza,  alle  regioni  ordinarie  e  a
statuto speciale. Resta ferma  l'attuale  competenza  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12  e  13  del
decreto-legge 8 luglio 1974, n.  264,  convertito  con  modificazioni
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri  ospedalieri
per alterazioni psichiche. 
  Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni  vigenti  in
ordine alla competenza della spesa. 
  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le  regioni
esercitano  anche  nei  confronti  degli  ospedali  psichiatrici   le
funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali. 
  Sino alla data di entrata in  vigore  della  riforma  sanitaria,  e
comunque non oltre il 1° gennaio  1979,  le  province  continuano  ad
esercitare le funzioni amministrative relative  alla  gestione  degli
ospedali psichiatrici e ogni altra  funzione  riguardante  i  servizi
psichiatrici e di igiene mentale. 
  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano
programmano e coordinano l'organizzazione dei presidi e  dei  servizi
psichiatrici e di igiene mentale con  le  altre  strutture  sanitarie
operanti nel territorio  e  attuano  il  graduale  superamento  degli
ospedali psichiatrici e  la  diversa  utilizzazione  delle  strutture
esistenti e di quelle in via di completamento.  Tali  iniziative  non
possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni
provinciali. 
  E' in ogni caso  vietato  costruire  nuovi  ospedali  psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni  o
sezioni neurologiche o neuropsichiatriche. 
  Agli  ospedali  psichiatrici   dipendenti   dalle   amministrazioni
provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6
del  decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.   946,   convertito   con
modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. 
  Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali,
di  cui  all'articolo  6,  e'  addetto   personale   degli   ospedali
psichiatrici e dei servizi  e  presidi  psichiatrici  pubblici  extra
ospedalieri. 
  I rapporti tra  le  province,  gli  enti  ospedalieri  e  le  altre
strutture di ricovero e cura sono regolati da  apposite  convenzioni,
conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro della sanita' di intesa con  le  regioni  e  l'Unione  delle
province d'Italia e sentite,  per  quanto  riguarda  i  problemi  del
personale, le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative. 
  Lo schema tipo di convenzione dovra' disciplinare  tra  l'altro  il
collegamento  organico  e  funzionale  di   cui   al   quarto   comma
dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti
di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui
all'ottavo comma, del presente articolo. 
  Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo  contrattuale
saranno stabilite norme  per  la  graduale  omogeneizzazione  tra  il
trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico
del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e  dei  presidi  e
servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e  il  trattamento,
economico e gli  istituti  normativi  di  carattere  economico  delle
corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.