Art. 10.

  L'accertamento,   l'intervento,   la  cura  e  l'eventuale  degenza
relativi   alla   interruzione  della  gravidanza  nelle  circostanze
previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie
di  cui  all'articolo  8,  rientrano  fra  le prestazioni ospedaliere
trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
  Sono   a   carico  della  regione  tutte  le  spese  per  eventuali
accertamenti,  cure  o  degenze  necessarie  per  il compimento della
gravidanza  nonche'  per il parto, riguardanti le donne che non hanno
diritto all'assistenza mutualistica.
  Le   prestazioni   sanitarie   e  farmaceutiche  non  previste  dai
precedenti   commi  e  gli  accertamenti  effettuati  secondo  quanto
previsto  dal  secondo  comma  dell'articolo  5  e  dal  primo  comma
dell'articolo  7  da  medici dipendenti pubblici, o che esercitino la
loro attivita' nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con
la  regione,  sono  a  carico degli enti mutualistici, sino a che non
sara' istituito il servizio sanitario nazionale.