Art. 11.

  L'ente  ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali
l'intervento  e'  stato  effettuato  sono tenuti ad inviare al medico
provinciale  competente per territorio una dichiarazione con la quale
il  medico  che  lo  ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e
della  documentazione  sulla base della quale e' avvenuto, senza fare
menzione dell'identita' della donna.
  Le  lettere  b)  e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi
sanitarie,  approvato  con  il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
sono abrogate.