Art. 12. 
 
  La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le  procedure
della presente legge e' fatta personalmente dalla donna. 
  Se  la  donna  e'  di  eta'  inferiore  ai   diciotto   anni,   per
l'interruzione  della  gravidanza  e'  richiesto  l'assenso  di   chi
esercita sulla donna stessa la potesta' o la tutela. 
  Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che
impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la
potesta' o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il  loro
assenso o esprimano pareri tra loro difformi,  il  consultorio  o  la
struttura socio-sanitaria, o i medico di fiducia, espleta i compiti e
le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla
richiesta una relazione, corredata del  proprio  parere,  al  giudice
tutelare del luogo in cui esso  opera.  Il  giudice  tutelare,  entro
cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto  della  sua  volonta',
delle  ragioni  che  adduce  e  della  relazione  trasmessagli,  puo'
autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere  la
interruzione della gravidanza. 
  Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa  di  un
grave  pericolo  per  la  salute  della  minore  di  diciotto   anni,
indipendentemente dall'assenso di  chi  esercita  la  potesta'  o  la
tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano  l'interruzione  della  gravidanza.  Tale
certificazione costituisce  titolo  per  ottenere  in  via  d'urgenza
l'intervento e, se necessario, il ricovero. 
  Ai fini dell'interruzione della gravidanza  dopo  i  primi  novanta
giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le  procedure
di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita
la potesta' o la tutela.