Art. 13.

  Se  la donna e' interdetta per infermita' di mente, la richiesta di
cui  agli  articoli  4  e  6  puo' essere presentata oltre che da lei
personalmente,  anche  dal tutore o da marito non tutore, che non sia
legalmente separato.
  Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve
essere  sentito  il  parere  del  tutore. La richiesta presentata dal
tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
  Il  medico  del  consultorio o della struttura sociosanitaria, o il
medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di
sette  giorni  dalla  presentazione  della  richiesta,  una relazione
contenente   ragguagli   sulla   domanda  e  sulla  sua  provenienza,
sull'atteggiamento  comunque  assunto  dalla donna e sulla gravita' e
specie  dell'infermita' mentale di essa nonche' il parere del tutore,
se espresso.
  Il   giudice   tutelare,   sentiti  se  lo  ritiene  opportuno  gli
interessati,   decide  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  della
relazione, con atto non soggetto a reclamo.
  Il  provvedimento  del  giudice  tutelare  ha  gli  effetti  di cui
all'ultimo comma dell'articolo 8.