Art. 14.

  Il  medico  che  esegue l'interruzione della gravidanza e' tenuto a
fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione
delle nascite nonche' a renderla partecipe dei procedimenti abortivi,
che  devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignita'
personale della donna.
  In  presenza  di  processi  patologici,  fra cui quelli relativi ad
anomalie   o  malformazioni  del  nascituro,  il  medico  che  esegue
l'interruzione  della  gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli
necessari per la prevenzione di tali processi.