Art. 16.

  Entro  il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  Ministro della
sanita'  presenta  al  Parlamento una relazione sull'attuazione della
legge  stessa  e  sui  suoi effetti, anche in riferimento al problema
della prevenzione.
  Le  regioni  sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro
il  mese  di  gennaio  di  ciascun  anno,  sulla  base di questionari
predisposti dal Ministro.
  Analoga  relazione  presenta  il Ministro di grazia e giustizia per
quanto   riguarda  le  questioni  di  specifica  competenza  del  suo
Dicastero.