Art. 17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tra mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla meta'. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata.