Art. 17. 
 
  Chiunque cagiona  ad  una  donna  per  colpa  l'interruzione  della
gravidanza e' punito con la reclusione da tra mesi a due anni. 
  Chiunque cagiona ad una donna  per  colpa  un  parto  prematuro  e'
punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla
meta'. 
  Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e' commesso con
la violazione delle norme poste  a  tutela  del  lavoro  la  pena  e'
aumentata.