Art. 18. 
 
  Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il  consenso
della donna e' punito con la reclusione da quattro a  otto  anni.  Si
considera come non  prestato  il  consenso  estorto  con  violenza  o
minaccia ovvero carpito con l'inganno. 
  La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione  della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. 
  Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali  lesioni  deriva
l'acceleramento del parto. 
  Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte
della donna si applica la reclusione da otto a  sedici  anni;  se  ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la  reclusione  da
sei a dodici anni; se la lesione personale  e'  grave  questa  ultima
pena e' diminuita. 
  Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se  la  donna
e' minore degli anni diciotto.