Art. 19.

  Chiunque  cagiona  l'interruzione volontaria della gravidanza senza
l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito
con la reclusione sino a tre anni.
  La donna e' punita con la multa fino a lire centomila.
  Se   l'interruzione   volontaria  della  gravidanza  avviene  senza
l'accertamento  medico  dei  casi  previsti  dalle  lettere  a)  e b)
dell'articolo   6  o  comunque  senza  l'osservanza  delle  modalita'
previste  dall'articolo 7, chi la cagiona e' punito con la reclusione
da uno a quattro anni;
  La donna e' punita con la reclusione sino a sei mesi.
  Quando  l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna
minore  degli  anni  diciotto,  o  interdetta, fuori dei casi o senza
l'osservanza  delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la
cagiona  e'  punito  con  le  pene rispettivamente previste dai commi
precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.
  Se  dai  fatti  previsti dai commi precedenti deriva la morte della
donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una
lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque
anni;  se  la  lesione  personale  e'  grave  questa  ultima  pena e'
diminuita.
  Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o
la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.