Art. 2.

  I  consultori  familiari  istituiti  dalla legge 29 luglio 1975, n.
405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la
donna in stato di gravidanza:
    a)  informandola  sui  diritti  a  lei  spettanti  in  base  alla
legislazione  statale  e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e
assistenziali  concretamente  offerti  dalle  strutture  operanti nel
territorio;
    b)  informandola  sulle  modalita'  idonee a ottenere il rispetto
delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
    c)  attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente
o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi,
quando  la gravidanza o la maternita' creino problemi per risolvere i
quali  risultino  inadeguati i normali interventi di cui alla lettera
a);
    d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la
donna all'interruzione della gravidanza.
  I  consultori  sulla  base  di  appositi  regolamenti o convenzioni
possono   avvalersi,   per   i   fini  previsti  dalla  legge,  della
collaborazione  volontaria  di idonee formazioni sociali di base e di
associazioni   del   volontariato,   che  possono  anche  aiutare  la
maternita' difficile dopo la nascita.
  La   somministrazione   su  prescrizione  medica,  nelle  strutture
sanitarie  e  nei  consultori,  dei mezzi necessari per conseguire le
finalita' liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile
e' consentita anche ai minori.