Art. 21.

  Chiunque,  fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo 326 del codice
penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di
ufficio,  rivela  l'identita'  -  o comunque divulga notizie idonee a
rivelarla  - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi
previsti  dalla  presente  legge, e' punito a norma dell'articolo 622
del codice penale.