Art. 22.

  Il titolo X del libro II del codice penale e' abrogato.
  Sono  altresi'  abrogati  il  n.  3) del primo comma e il n. 5) del
secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
  Salvo  che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna,
non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque
abbia  commesso  il fatto prima dell'entrata in vigore della presente
legge,  se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste
dagli articoli 4 e 6.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 maggio 1978

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                                  BONIFACIO - MORLINO
                                                           - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO