Art. 3.

  Anche  per  l'adempimento  dei  compiti  ulteriori  assegnati dalla
presente  legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo
5  della  legge  29  luglio  1975,  n.  405,  e'  aumentato  con  uno
stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni
in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
  Alla   copertura   dell'onere   di   lire   50   miliardi  relativo
all'esercizio  finanziario  1978  si provvede mediante corrispondente
riduzione  dello  stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato
di  previsione  della  spesa del Ministero del tesoro per il medesimo
esercizio.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.