Art. 4.

  Per  l'interruzione  volontaria  della  gravidanza  entro  i  primi
novanta  giorni,  la  donna  che  accusi  circostanze per le quali la
prosecuzione   della   gravidanza,   il   parto   o   la   maternita'
comporterebbero  un  serio  pericolo  per  la  sua  salute  fisica  o
psichica,  in  relazione  o  al  suo  stato  di  salute,  o  alle sue
condizioni  economiche,  o sociali o familiari, o alle circostanze in
cui  e'  avvenuto  il  concepimento,  o  a  previsioni  di anomalie o
malformazioni  del  concepito,  si rivolge ad un consultorio pubblico
istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio
1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a cio' abilitata dalla
regione, o a un medico di sua fiducia.