Art. 5.

  Il  consultorio  e  la  struttura  socio-sanitaria,  oltre  a dover
garantire  i  necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni
caso,  e  specialmente  quando  la  richiesta  di  interruzione della
gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o
sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la
donna  e  con  il  padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto  della  dignita'  e  della  riservatezza della donna e della
persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei
problemi   proposti,   di  aiutarla  a  rimuovere  le  cause  che  la
porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado
di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere
ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti
gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
  Quando  la  donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie
gli  accertamenti  sanitari  necessari, nel rispetto della dignita' e
della liberta' della donna; valuta con la donna stessa e con il padre
del  concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignita'
e  della riservatezza della donna e della persona indicata come padre
del  concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui
sopra,  le  circostanze  che la determinano a chiedere l'interruzione
della  gravidanza;  la  informa  sui  diritti a lei spettanti e sugli
interventi  di  carattere  sociale cui puo' fare ricorso, nonche' sui
consultori e le strutture socio-sanitarie.
  Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria,
o  il  medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da
rendere  urgente  l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato  attestante  l'urgenza.  Con  tale  certificato  la donna
stessa  puo' presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la
interruzione della gravidanza.
  Se   non   viene   riscontrato  il  caso  di  urgenza,  al  termine
dell'incontro   il   medico   del   consultorio   o  della  struttura
socio-sanitaria,  o  il  medico  di fiducia, di fronte alla richiesta
della   donna   di   interrompere  la  gravidanza  sulla  base  delle
circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento,
firmato  anche  dalla  donna,  attestante  lo  stato  di gravidanza e
l'avvenuta  richiesta,  e  la invita a soprassedere per sette giorni.
Trascorsi  i sette giorni, la donna puo' presentarsi, per ottenere la
interruzione  della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole
ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.