Art. 6.

  L'interruzione  volontaria  della  gravidanza, dopo i primi novanta
giorni, puo' essere praticata:
    a)  quando  la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo
per la vita della donna;
    b)  quando  siano  accertati  processi patologici, tra cui quelli
relativi  a  rilevanti  anomalie  o  malformazioni del nascituro, che
determinino  un  grave pericolo per la salute fisica o psichica della
donna.