Art. 7.

  I processi patologici che configurino 1 casi previsti dall'articolo
precedente    vengono   accertati   da   un   medico   del   servizio
ostetrico-ginecologico  dell'ente  ospedaliero in cui deve praticarsi
l'intervento,  che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi
della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la
documentazione  sul  caso  e  a  comunicare  la sua certificazione al
direttore  sanitario  dell'ospedale  per  l'intervento  da praticarsi
immediatamente.
  Qualora  l'interruzione  della  gravidanza  si renda necessaria per
imminente  pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere
praticato  anche  senza  lo  svolgimento delle procedure previste dal
comma  precedente  e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In
questi  casi,  il  medico  e'  tenuto a darne comunicazione al medico
provinciale.
  Quando   sussiste  la  possibilita'  di  vita  autonoma  del  feto,
l'interruzione  della  gravidanza puo' essere praticata solo nel caso
di  cui  alla  lettera  a)  dell'articolo  6  e  il medico che esegue
l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita
del feto.