Art. 8.

  L'interruzione  della  gravidanza  e'  praticata  da  un medico del
servizio  ostetrico-ginecologico  presso  un  ospedale  generale  tra
quelli  indicati  nell'articolo  20  della legge 12 febbraio 1968, n.
132,  il  quale  verifica  anche  l'inesistenza  di controindicazioni
sanitarie.
  Gli   interventi  possono  essere  altresi'  praticati  presso  gli
ospedali   pubblici  specializzati,  gli  istituti  ed  enti  di  cui
all'articolo  1,  penultimo  comma,  della legge 12 febbraio 1968, n.
132,  e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754,
sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
  Nei  primi  novanta  giorni  l'interruzione  della  gravidanza puo'
essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione,
fornite   di   requisiti  igienico-sanitari  e  di  adeguati  servizi
ostetrico-ginecologici.
  Il  Ministro  della  sanita'  con suo decreto limitera' la facolta'
delle  case  di  cura  autorizzate,  a  praticare  gli  interventi di
interruzione della gravidanza, stabilendo:
    1)   la   percentuale  degli  interventi  di  interruzione  della
gravidanza  che  potranno  avere  luogo,  in rapporto al totale degli
interventi  operatori  eseguiti nell'anno precedente presso la stessa
casa di cura;
    2)  la  percentuale  dei  giorni  di  degenza  consentiti per gli
interventi  di  interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei
giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione
alle convenzioni con la regione.
  Le  percentuali  di  cui  ai  punti  1)  e  2)  dovranno essere non
inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.
  Le  case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi,
fra i due sopra fissati.
  Nei  primi  novanta  giorni  gli  interventi  di interruzione della
gravidanza   dovranno  altresi'  poter  essere  effettuati,  dopo  la
costituzione    delle    unita'    socio-sanitarie   locali,   presso
poliambulatori   pubblici  adeguatamente  attrezzati,  funzionalmente
collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
  Il  certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5
e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna
ai  sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo
per  ottenere  in  via  d'urgenza  l'intervento  e, se necessario, il
ricovero.