Art. 9.

  Il  personale sanitario ed esercente le attivita' ausiliarie non e'
tenuto  a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed
agli  interventi  per  l'interruzione della gravidanza quando sollevi
obiezione    di   coscienza,   con   preventiva   dichiarazione.   La
dichiarazione  dello  obiettore  deve  essere  comunicata  al  medico
provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla
casa   di   cura,   anche  al  direttore  sanitario,  entro  un  mese
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  o dal conseguimento
dell'abilitazione  o  dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire
prestazioni  dirette  alla  interruzione  della  gravidanza  o  dalla
stipulazione  di  una convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni.
  L'obiezione  puo' sempre essere revocata o venire proposta anche al
di  fuori  dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al
medico provinciale.
  L'obiezione   di   coscienza  esonera  il  personale  sanitario  ed
esercente  le  attivita'  ausiliarie dal compimento delle procedure e
delle   attivita'   specificamente   e   necessariamente   dirette  a
determinare  l'interruzione  della  gravidanza, e non dall'assistenza
antecedente e conseguente all'intervento.
  Gli  enti  ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in
ogni  caso  ad  assicurare  l'espletamento  delle  procedure previste
dall'articolo  7  e  l'effettuazione degli interventi di interruzione
della  gravidanza  richiesti  secondo  le  modalita'  previste  dagli
articoli  5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione
anche attraverso la mobilita' del personale.
  L'obiezione  di  coscienza  non  puo' essere invocata dal personale
sanitario  ed  esercente  le  attivita'  ausiliarie  quando,  data la
particolarita'  delle  circostanze,  il  loro personale intervento e'
indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
  L'obiezione   di   coscienza   si  intende  revocata,  con  effetto
immediato,  se  chi  l'ha  sollevata  prende  parte  a  procedure o a
interventi   per   l'interruzione  della  gravidanza  previsti  dalla
presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.