La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  sulla  responsabilita'  degli  albergatori  per  le cose
portate  dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17
dicembre 1962.