Art. 16.

  L'organo  sovraordinato  di  cui  all'articolo  1  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica   24   novembre  1971,  n.  1199,  e'
rappresentato  dall'organo  gerarchicamente superiore a quello che ha
emesso il provvedimento.
  Avverso  le  sanzioni  disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso
giurisdizionale   o   ricorso   straordinario   al  Presidente  della
Repubblica  se prima non e' stato esperito ricorso gerarchico o siano
trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
  E'  comunque  in facolta' del militare presentare, con le modalita'
che  saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze
tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.