Art. 3.

  Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica
riconosce  ai  cittadini.  Per  garantire  l'assolvimento dei compiti
propri  delle  Forze  armate  la legge impone ai militari limitazioni
nell'esercizio  di  alcuni  di  tali diritti, nonche' l'osservanza di
particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.
  Lo  Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere
lo  sviluppo  della  personalita'  dei militari nonche' ad assicurare
loro un dignitoso trattamento di vita.