La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4
maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a
Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles
il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24
luglio 1971.