Art. 3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformita' all'articolo 36 della convenzione stessa. Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a: 1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenuti nel titolo II della legge; 2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale; 3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle piu' recenti leggi dei Paesi aderenti alla convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440; 4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO