Art. 3. 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine  di
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  norme  aventi  valore  di  legge
ordinaria   per   l'applicazione   della    convenzione    menzionata
nell'articolo 1 in  conformita'  all'articolo  36  della  convenzione
stessa. 
  Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici  della
legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a: 
    1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere  protette
dal diritto  di  autore,  adeguando  le  disposizioni  relative  alle
fotografie contenuti nel titolo II della legge; 
    2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto
convenzionale; 
    3) adeguare il termine generale di durata  della  protezione  del
diritto di autore in misura non superiore  a  quella  prevista  nelle
piu' recenti leggi dei Paesi  aderenti  alla  convenzione  di  Berna,
modificando proporzionalmente anche i termini speciali  di  tutela  e
abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto
dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440; 
    4)  comprendere  tra  le  opere  oggetto  dei  diritti   d'autore
sull'aumento di valore, i manoscritti originali. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 20 giugno 1978 
 
                  p. Il Presidente della Repubblica 
                      Il Presidente del Senato 
 
                               FANFANI 
 
                                      ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO