Art. 2.

  L'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito con
il seguente:
  "Qualora  sopravvengano  giustificati  motivi  dopo la sentenza che
pronuncia  lo  scioglimento  o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio,  il  tribunale,  su  istanza  di  parte, puo' disporre la
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
quelle  relative  alla  misura  ed  alle  modalita' dei contributi da
corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.
  Se  l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui
all'articolo  5  muore  senza  lasciare  un  coniuge  superstite,  la
pensione  e  gli  altri  assegni  che  spetterebbero a questo possono
essere  attribuiti  dal  tribunale,  in  tutto o in parte, al coniuge
rispetto  al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  La  parte  della  pensione  e degli altri assegni non attribuita ai
sensi   del   comma  precedente  spetta,  nei  limiti  stabili  dalla
legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto
al trattamento di reversibilita'.
  Se  l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui
all'articolo 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della
pensione  e  degli  altri  assegni  a  questo  spettanti  puo' essere
attribuita  dal  tribunale  al  coniuge  rispetto  al  quale e' stata
pronunciata  sentenza  di  scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano piu' persone,
il  tribunale  provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri
assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi
sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
  Il  tribunale  provvede  in  camera  di consiglio, sentite le parti
indicate  nei  commi  terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo
comma,  l'ente  tenuto  all'erogazione  della  pensione e degli altri
assegni".