Art. 3. Dopo l'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente articolo 9-bis: "A colui al quale e' stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, puo' attribuire un assegno periodico a carico dell'eredita' tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entita' del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita', delle sostanze ereditarie, del numero e della qualita' degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno puo' essere nuovamente attribuito". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 agosto 1978 PERTINI ANDREOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO