Art. 3.

  Dopo  l'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto
il seguente articolo 9-bis:
  "A   colui   al   quale  e'  stato  riconosciuto  il  diritto  alla
corresponsione  periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5,
qualora  versi  in  stato  di  bisogno, il tribunale, dopo il decesso
dell'obbligato,   puo'  attribuire  un  assegno  periodico  a  carico
dell'eredita'  tenendo  conto  dell'importo  di  quelle  somme, della
entita' del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita', delle
sostanze  ereditarie, del numero e della qualita' degli eredi e delle
loro  condizioni  economiche.  L'assegno  non  spetta se gli obblighi
patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica
soluzione.
  Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire
in  unica  soluzione.  Il  diritto  all'assegno  si  estingue  se  il
beneficiario  passa  a  nuove  nozze  o  viene  meno  il suo stato di
bisogno.  Qualora  risorga  lo stato di bisogno l'assegno puo' essere
nuovamente attribuito".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 agosto 1978

                               PERTINI

                                                ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO