Art. 2.

  Il  termine  di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 18
agosto  1978,  n.  481, convertito, con modificazioni, nella legge 21
ottobre  1978,  n.  641,  e'  prorogato  al  31  marzo  1979  per  le
istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  non  comprese
nell'elenco  di  cui  al  sesto  comma  dell'art.  25 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616 (nonche' per la
disciolta  Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed
internazionali).