Art. 2. Il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e' prorogato al 31 marzo 1979 per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (nonche' per la disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali).