Art. 2. Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 30 della convenzione di cui alla lettera a) e all'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera b). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO