Art. 2.

  Piena  e  intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui
all'articolo  precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in
conformita',  rispettivamente,  all'articolo  30 della convenzione di
cui  alla  lettera  a)  e  all'articolo  4 del protocollo di cui alla
lettera b).

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1978

                               PERTINI

                                                ANDREOTTI - FORLANI -
                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO