Art. 2.

  Il  primo comma dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
  "Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera,  previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed
anche  dopo  la  cessione  dei  diritti  stessi, l'autore conserva il
diritto  di  rivendicare  la  paternita'  dell'opera  e  di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni
atto  a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al
suo onore o alla sua reputazione".