Art. 11. Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e' riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO