Art. 11.

  Il  termine  previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1970, n. 1434, e' riaperto
per  un  anno  a  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1979

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - SCOTTI -
                                                             PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO