Art. 2. 
 
  In alternativa all'esercizio della facolta' di cui all'articolo  1,
primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in  forme
obbligatorie di previdenza  sostitutive  dell'assicurazione  generale
obbligatoria predetta o  che  abbiano  dato  luogo  all'esclusione  o
all'esonero da detta assicurazione, ovvero  nelle  gestioni  speciali
per  i  lavoratori  autonomi  gestite  dall'INPS,  puo'  chiedere  in
qualsiasi momento, ai fini del diritto e  della  misura  di  un'unica
pensione,  la  ricongiunzione  presso  la  gestione  in  cui  risulti
iscritto all'atto della domanda, ovvero  presso  una  gestione  nella
quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione  versata  in
costanza di effettiva attivita' lavorativa, di  tutti  i  periodi  di
contribuzione obbligatoria, volontaria e  figurativa  dei  quali  sia
titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni  di
cui all'articolo 1, quarto comma. 
  La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui
opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza
maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. 
  La  gestione  assicurativa  presso  la   quale   si   effettua   la
ricongiunzione  delle  posizioni  assicurative  pone  a  carico   del
richiedente il cinquanta  per  cento  della  somma  risultante  dalla
differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai  criteri
e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,  n.
1338, necessaria per la copertura assicurativa  relativa  al  periodo
utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni
assicurative a norma del comma precedente. 
  Il pagamento della somma di cui al comma  precedente,  puo'  essere
effettuato, su domanda, in un numero di rate  mensili  non  superiore
alla meta' delle mensilita' corrispondenti  ai  periodi  ricongiunti,
con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50  per
cento. 
  Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potra'
essere  recuperato  ratealmente  sulla  pensione  stessa,   fino   al
raggiungimento del numero di rate indicato nel comma  precedente.  E'
comunque fatto salvo il trattamento previsto per la  pensione  minima
erogata dall'INPS. 
  Sono fatte  salve  le  condizioni  di  rateazione  piu'  favorevoli
previste nelle singole gestioni previdenziali.