Art. 4.

  Le facolta' di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono
essere  esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa
far  valere,  successivamente  alla  data  da cui ha effetto la prima
ricongiunzione,  un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di
cui  almeno  cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva
attivita' lavorativa.
  La  facolta'  di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di
contribuzione  successivi  alla  data  da  cui  ha  effetto  la prima
ricongiunzione,  e  per  i quali non sussistano i requisiti di cui al
comma  precedente, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e
solo  presso  la  gestione  nella  quale  era  stata  precedentemente
accentrata la posizione assicurativa.