Art. 5. 
 
  Per  gli  effetti  di  cui  agli  articoli  1  e  2,  la   gestione
dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione  previdenziale
presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa  chiedono,
entro sessanta giorni dalla data  della  domanda  di  ricongiunzione,
alla  gestione  o  alle  gestioni  interessate  tutti  gli   elementi
necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e
la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere
comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta. 
  Entro centottanta giorni dalla  data  della  domanda,  la  gestione
presso  cui  si   accentra   la   posizione   assicurativa   comunica
all'interessato  l'ammontare  dell'onere  a  suo  carico  nonche'  il
prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la  relativa  somma  non
sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime
tre rate,  alla  gestione  di  cui  sopra  entro  i  sessanta  giorni
successivi alla ricezione della comunicazione, o non  sia  presentata
entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui  all'articolo
2, quarto comma, s'intende che l'interessato  abbia  rinunciato  alle
facolta' di cui agli articoli 1 e 2. 
  Il  versamento,  anche  parziale,  dell'importo  dovuto   determina
l'irrevocabilita'  della  domanda  di  ricongiunzione.   Le   singole
gestioni previdenziali determinano le  norme  per  la  disciplina  di
eventuali rateazioni di pagamento,  fermo  restando  quanto  previsto
all'articolo 2 ultimo comma. 
  La gestione competente, avvenuto il versamento di  cui  al  secondo
comma,  chiede  alla  gestione  o  alle   gestioni   interessate   il
trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di
iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri: 
    1) i contributi, obbligatori o volontari, sono  maggiorati  degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere  dal
primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e  fino
al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale
si effettua il trasferimento; 
    2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate  degli
interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere  dal
primo giorno dell'anno successivo a quello  in  cui  e'  avvenuto  il
versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di  esso
e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in
cui si effettua il versamento; noi sono soggetti al trasferimento gli
eventuali   interessi   di   dilazione   incassati   dalla   gestione
trasferente; 
    3)  per  i  periodi  coperti  da  contribuzione   figurativa,   o
riconoscibili figurativamente nella  gestione  di  provenienza,  sono
trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi  figurativi  base
ed  integrativi  senza  alcuna  maggiorazione   per   interessi.   Il
trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa  e'  stata
effettuata nella  gestione  medesima  senza  alcuna  attribuzione  di
fondi. 
  Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse  ma  non
destinate al finanziamento della gestione pensionistica. 
  Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro  sessanta
giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento
la gestione debitrice e' tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli
importi dovuti, di un interesse annuo al tasso  del  6  per  cento  a
decorrere  dal  sessantunesimo  giorno  successivo  alla  data  della
richiesta.