Art. 6.

  In   deroga   a  quanto  previsto  dagli  articoli  precedenti,  la
ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato
presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la
soppressione   ed  il  trasferimento  del  personale  ad  altri  enti
pubblici,   avviene   d'ufficio   presso  la  gestione  previdenziale
dell'ente  di  destinazione  e  senza  oneri  a carico dei lavoratori
interessati.
  A  tal  fine,  le  gestioni  assicurative  di provenienza versano a
quelle  di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati
dell'interesse  composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i
criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.
  Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono
essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1
e 2.