Art. 6. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2.