Art. 7.

  Le  norme  per  la  determinazione del diritto e della misura della
pensione   unica   derivante   dalla   ricongiunzione   dei   periodi
assicurativi  sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si
accentra la posizione assicurativa.
  Per  i  periodi  di  assicurazione  nelle  gestioni  speciali per i
lavoratori  autonomi  che  siano oggetto di ricongiunzione in uno dei
regimi  di  previdenza  per  i  lavoratori  dipendenti, ai fini della
determinazione   della   retribuzione  pensionabile  si  prendono  in
considerazione   le   retribuzioni   corrispondenti  alla  classe  di
contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti.